13 Giu 2023 auto-responsabilità, d.lgs. 81/2008, formazione sicurezza, informazione sicurezza, modelli organizzativi, modelli organizzazione gestione salute sicurezza lavoro, obblighi datore lavoro, responsabilità datore lavoro, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza, vigilanza sicurezza,
Come ricordato dal prof. Paolo Pascucci «il tema degli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro costituisce uno degli aspetti fondamentali del ‘sistema’ finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro inaugurato dalla direttiva quadro 89/391/Cee ed emerso in Italia prima con il d.lgs. 626/1994 e poi con il d.lgs. 81/2008» [1]. E in effetti, “vale rimarcare come il lavoratore non rivesta solo la posizione di creditore di sicurezza, bensì, al contempo, anche quella di debitore, gravando sul medesimo una quota, pur se residuale, di tale debito”. E dunque egli “non può limitarsi a cooperare con il datore di lavoro, essendo invece tenuto altresì all’adempimento di specifici obblighi, la cui esigibilità, tuttavia, non può a sua volta prescindere dalla corretta attuazione dei doveri datoriali informativi e formativi”. E “la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento costituisce ora un obbligo del prestatore (art. 20, comma 2, lett. h, del d.lgs. n. 81/2008), in un gioco di specchi il cui effetto è quello di arricchire continuamente le reciproche posizioni soggettive, attive e passive, al fine di meglio garantire l’effettività della tutela”.
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