DECRETO AIUTI TER: INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO

22 Nov 2022 area diritti, bonus 150 euro, decreto aiuti ter, patronato inca,

Aggiornamento Cgil Modena – 22/11/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 23/9/2022 del Decreto Legge n. 144, il cosiddetto “Decreto aiuti ter”, è stata prevista un’indennità una tantum pari a € 150 a favore dei beneficiari di seguito riportati.

In tutte le casistiche di lavoratori subordinati, parasubordinati, autonomi il soggetto non deve essere titolare di trattamenti pensionistici per i quali il pagamento da parte dell’INPS avverrà automaticamente.

La circolare INPS n.127 del 16/11/2022 ha fornito ulteriori chiarimenti di seguito riportati

1. Lavoratori dipendenti (tempi indeterminati, tempi determinati, stagionali, intermittenti, iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo)
Sono esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli per i quali specificheremo di seguito.

L’indennità sarà erogata dai datori di lavoro con la mensilità di novembre 2022 e spetta una sola volta anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro. I requisiti necessari sono

  • essere in forza nel mese di novembre 2022
  • la retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 non superi l’importo di € 1.538 anche nelle ipotesi in cui nel mese vi sia copertura figurativa parziale ed è da considerarsi al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, se l’erogazione avviene nella competenza del mese di novembre 2022.

Nel caso in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno procedere all’erogazione sul flusso di competenza di dicembre 2022.
L’indennità è riconosciuta anche se il lavoratore percepisce dall’INPS indennità per effetto di ammortizzatori sociali con contribuzione figurativa integrale quali CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, fondi di solidarietà, CISOA, congedi parentali (sono escluse le sospensioni del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa come l’aspettativa non retribuita), ovvero ricada nelle specifiche che riportiamo di seguito.
Il pagamento da parte dell’INPS avverrà in via residuale solo per coloro che non fossero in forza a novembre 2022 presentando domanda secondo i requisiti specificati dalla norma.

2. Pensionati a qualsiasi titolo, anche titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.
Il pagamento sarà erogato con la rata di novembre 2022 se

  • residenti in Italia al 1 novembre 2022
  • possessori per l’anno 2021 di un reddito imponibile fiscale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali , non superiore a € 20.000 (a tale limite non concorrono i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).
  • non si è titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA)

L’Inps provvede al pagamento d’ufficio e successivamente procede alla verifica nel caso l’indennità non fosse dovuta. L’indebito sarà notificato entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione dei redditi. Il bonus non costituisce reddito imponibile né ai fini fiscali né ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali,non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In caso di titolarità di piu’ trattamenti pensionistici a carico di enti diversi (es. Casse previdenziali privatizzate oppure enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi ): il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.

In caso di titolarità esclusiva di trattamenti non gestiti da Inps: INPS darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento.

3. Lavoratori domestici con accredito automatico nel mese di novembre 2022 solo se

  • già beneficiari dell’indennità una tantum del Decreto Legge aiuti bis (€ 200)
  • al 24 settembre 2022 hanno in essere uno o più rapporti di lavoro

4. Disoccupati che nel mese di novembre 2022 percepiscono Naspi o Dis-coll con accredito automatico da parte di INPS nel mese di Febbraio 2023

5. Lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito la disoccupazione agricola, con accredito automatico da parte di INPS nel mese di Febbraio 2023

6. Cittadini titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi, assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva, devono presentare domanda all’INPS per via telematica entro il 31 Gennaio 2023 se

  • titolari di contratti in essere al 18 maggio 2022
  • titolari di reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non superiore ai € 20.000
  • non titolari di trattamenti previdenziali e assistenziali o di accompagnamento alla pensione

L’indennità verrà pagata nel mese di Febbraio 2023

7. Lavoratori stagionali a tempo determinato (inclusi operai agricoli non rientranti nel punto 5 anche se in forza a novembre 2022) e intermittenti devono presentare domanda all’INPS per via telematica entro il 31 Gennaio 2023 se

  • non sono in forza a novembre 2022
  • nell’anno 2021 hanno svolto almeno 50 giornate lavorative (anche accumulate nell’ambito di uno più rapporti di lavoro stagionale, determinato, intermittente)
  • è stato prodotto reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000

L’indennità verrà pagata nel mese di Febbraio 2023

8. Lavoratori

  • stagionali e a tempo determinato del turismo,
  • degli stabilimenti termali,
  • dello spettacolo,
  • dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro,
  • stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali,
  • intermittenti,
  • autonomi privi di partita IVA iscritti in gestione separata,
  • incaricati alle vendite a domicilio,

che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Decreto Legge 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Decreto Legge 73/2021) riceveranno il pagamento automaticamente da parte dell’INPS.

9. Collaboratori sportivi che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Decreto Legge 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Decreto Legge 73/2021) riceveranno il pagamento automaticamente da Sport e Salute S.p.A.

10. Lavoratori dello spettacolo devono presentare domanda per via telematica all’INPS entro il 31 Gennaio 2023 se

  • non sono in forza a novembre 2022
  • nell’anno 2021 risultano versati almeno 50 contributi giornalieri
  • è stato prodotto reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 20.000 nel 2021

L’indennità verrà pagata nel mese di Febbraio 2023

11. Lavoratori autonomi privi di partita con accredito automatico da parte di INPS nel mese di Febbraio 2023 se

  • siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • hanno percepito l’indennità una tantum del Decreto Legge aiuti bis (€ 200)

12. Venditori a domicilio che hanno percepito l’indennità una tantum del Decreto Legge aiuti bis (€ 200) con accredito automatico da parte di INPS nel mese di Febbraio 2023.

13. Ai nuclei familiari titolari di Reddito di Cittadinanza l’erogazione è d’ufficio da parte dell’INPS nel mese di novembre 2022.
L’indennità dell’una tantum non sarà posta in pagamento se nel nucleo è presente un beneficiario ricompreso nei punti precedenti (per esempio l’indennità una tantum prevista per i lavoratori dipendenti)

14. Devono presentare domanda entro il 30 novembre 2022 per via telematica all’INPS (procedura per loro già disponibile) i

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS
  • liberi professionisti iscritti alle casse libero professionali Decreto legislativo 509/94 e Decreto legislativo 103/96

che per l’anno d’imposta hanno percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000 e non hanno già presentato domanda per il Decreto Legge aiuti bis (€ 200)

Locandina (formato pdf)

 


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Decreto aiuti ter: indennità una tantum di 150 euro

 


Aggiornamento Cgil Modena – 19/10/2022
Superato dalla Circolare Inps del 16/11/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 23/9/2022 del Decreto Legge n. 144, il cosiddetto “Decreto aiuti ter”, è stata prevista un’indennità una tantum pari a € 150 a favore dei beneficiari di seguito riportati.

In tutte le casistiche di lavoratori subordinati, parasubordinati, autonomi il soggetto non deve essere titolare di trattamenti pensionistici per i quali il pagamento da parte dell’INPS avverrà automaticamente.

Informiamo che al momento la circolare INPS, con la relativa procedura per la domanda in via telematica, non è ancora disponibile (da questa situazione sono esclusi i soggetti indicati al punto 14 perché per quelle casistiche la procedura è già operativa).

1. Lavoratori dipendenti (tempi indeterminati, tempi determinati, stagionali, intermittenti, iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo).
Sono esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli per i quali specificheremo di seguito.

L’indennità sarà erogata dai datori di lavoro con la mensilità di novembre 2022 e spetta una sola volta anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro. I requisiti necessari sono

  • essere in forza nel mese di novembre 2022
  • la retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 non superi l’importo di € 1.538 anche nelle ipotesi in cui nel mese vi sia copertura figurativa parziale

L’indennità è riconosciuta anche se il lavoratore percepisce dall’INPS indennità per effetto di ammortizzatori sociali con contribuzione figurativa integrale quali CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, fondi di solidarietà, CISOA, congedi parentali (sono escluse le sospensioni del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa come l’aspettativa non retribuita), ovvero ricada nelle specifiche che riportiamo di seguito.
Il pagamento da parte dell’INPS avverrà in via residuale solo per coloro che non fossero in forza a novembre 2022 presentando domanda secondo i requisiti specificati dalla norma.

2. Pensionati a qualsiasi titolo, anche titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.
Il pagamento sarà erogato con la rata di novembre 2022 se

  • residenti in Italia
  • possessori per l’anno 2021 di un reddito imponibile fiscale non superiore a € 20.000 (a tale limite non concorrono i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

L’Inps provvede al pagamento d’ufficio e successivamente procede alla verifica nel caso l’indennità non fosse dovuta. L’indebito sarà notificato entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione dei redditi. Il bonus non costituisce reddito imponibile né ai fini fiscali né ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Lavoratori domestici con accredito automatico nel mese di novembre 2022 solo se

  • già beneficiari dell’indennità una tantum del Decreto Legge aiuti bis (€ 200)
  • al 24 settembre 2022 hanno in essere uno o più rapporti di lavoro

4. Disoccupati che nel mese di novembre 2022 percepiscono Naspi o Dis-coll con accredito automatico da parte di INPS

5. Lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito la disoccupazione agricola, con accredito automatico da parte di INPS

6. Cittadini titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi, assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva, devono presentare domanda all’INPS per via telematica se

  • titolari di contratti in essere al 18 maggio 2022
  • titolari di reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non superi i € 20.000
  • non titolari di trattamenti previdenziali e assistenziali o di accompagnamento alla pensione

7. Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti devono presentare domanda all’INPS per via telematica se

  • non sono in forza a novembre 2022
  • nell’anno 2021 hanno svolto almeno 50 giornate lavorative
  • è stato prodotto reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000

8. Lavoratori

  • stagionali del turismo,
  • degli stabilimenti termali,
  • dello spettacolo,
  • dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro,
  • stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali,
  • intermittenti,
  • autonomi privi di partita IVA iscritti in gestione separata,
  • incaricati alle vendite a domicilio,

che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Decreto Legge 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Decreto Legge 73/2021) riceveranno il pagamento automaticamente da parte dell’INPS.

9. Collaboratori sportivi che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Decreto Legge 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Decreto Legge 73/2021) riceveranno il pagamento automaticamente da Sport e Salute S.p.A.

10. Lavoratori dello spettacolo devono presentare domanda per via telematica all’INPS se

  • non sono in forza a novembre 2022
  • nell’anno 2021 risultano versati almeno 50 contributi giornalieri
  • è stato prodotto reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 20.000

11. Lavoratori autonomi privi di partita IVA supponiamo rientrino nel pagamento in automatico da parte dell’INPS se

  • siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • hanno percepito l’indennità una tantum del Decreto Legge aiuti bis (€ 200)

12. Venditori a domicilio che hanno percepito l’indennità una tantum del Decreto Legge aiuti bis (€ 200) supponiamo rientrino nel pagamento in automatico da parte dell’INPS

13. Ai nuclei familiari titolari di Reddito di Cittadinanza l’erogazione è d’ufficio da parte dell’INPS nel mese di novembre 2022.
L’indennità dell’una tantum non sarà posta in pagamento se nel nucleo è presente un beneficiario ricompreso nei punti precedenti (per esempio l’indennità una tantum prevista per i lavoratori dipendenti)

14. Devono presentare domanda entro il 30 novembre 2022 per via telematica all’INPS (procedura per loro già disponibile) i

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS
  • liberi professionisti iscritti alle casse libero professionali Decreto legislativo 509/94 e Decreto legislativo 103/96

che per l’anno d’imposta hanno percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000 e non hanno già presentato domanda per il Decreto Legge aiuti bis (€ 200)


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Decreto aiuti ter: indennità una tantum di 150 euro

 

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