08 Gen 2024 d.lgs. 81/2008, dispositivi protezione collettiva, dispositivi protezione individuale, dpc, dpi, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,
È l’articolo 111 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante l’obbligo del datore di lavoro nell’uso di attrezzature dei lavori in quota l’oggetto di questa recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui lo stesso datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità al criterio di dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1 lettera a) e di utilizzare attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (comma 1 lettera b). La ratio di dare la priorità ai dispositivi di protezione collettiva, ha precisato la suprema Corte, risiede nel fatto che gli stessi sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale.
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