25 Gen 2024 attrezzature provvisionali, cantieri edili, casseforme, edilizia, fillea, infortunio lavoro, infortunio mortale, salute sicurezza,
Come indica l’articolo 112 del D.Lgs. 81/2008 nei luoghi di lavoro le opere provvisionali ‘devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo’. Inoltre ‘devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro’. E queste indicazioni valgono anche per attrezzature provvisionali come le casseforme che contengono il calcestruzzo durante il getto e la maturazione per conferire al calcestruzzo la forma desiderata. Attrezzature che, tuttavia, durante l’uso, il montaggio e smontaggio, specialmente in assenza di idonei dispositivi di sicurezza o corrette procedure lavorative, possono esporre i lavoratori a vari rischi per la loro incolumità.
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