17 Mag 2021 d.lgs. 81/2008, documento valutazione rischi, dvr, salute sicurezza,
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno della propria azienda e, all’esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (DVR) anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti. E’ un orientamento quello che emerge dalla lettura di questa recente sentenza della Corte di Cassazione ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che la stessa Corte ha già espresso in precedenti sentenze fra le quali ha citato la sentenza della III Sezione penale n. 23968 del 15/06/2011, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ La Cassazione sull’autocertificazione della valutazione dei rischi”.
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