13 Ott 2021 antincendio, formazione sicurezza, prevenzione incendio, rischio incendi, salute sicurezza, sicurezza antincendi,
Con riferimento ai risultati della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro ‘designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto’. I lavoratori designati ‘frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5 del presente decreto’.
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