LE RESPONSABILITÀ DEL SINDACO PER L’INFORTUNIO DI UN DIPENDENTE COMUNALE

21 Mar 2022 infortunio lavoro, infortunio mortale, responsabilità sindaco, salute sicurezza,

La definizione di datore di lavoro di cui all’articolo 2, lett. b), del D. Lgs. n. 626/1994 e le disposizioni di cui agli artt. 4 comma 2 dello stesso D. Lgs. sull’obbligo di redigere il DVR, 22 comma 1 sulla formazione dei lavoratori e 43 dello stesso D. Lgs n. 626/1994 sull’obbligo da parte del datore di lavoro relativo alla fornitura ai lavoratori dei DPI, disposizioni queste tutte ora riportate nel Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, sono l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione emanata a seguito di un ricorso presentato dal Sindaco di un Comune condannato nei due primi gradi di giudizio quale datore di lavoro, per l’infortunio mortale di un dipendente comunale per essere caduta da una scala dall’altezza di due metri e mezzo nel mentre potava alcuni alberi esistenti in un’area a verde comunale.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

06 Feb 2026 cgil carpi

NASCE IL COORDINAMENTO UNIONE TERRE D’ARGINE DEL COMITATO MODENESE PER IL NO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026

Si è costituito nel Distretto delle Terre d’Argine un coordinamento del Comitato modenese della società civile per il NO al […]

06 Feb 2026 edizione 2026

SPI MO’-OPEN GIL, EDIZIONE 2026

Spi Mo’–Open Cgil è la rubrica televisiva voluta dal sindacato pensionati Spi Cgil e dalla Cgil di Modena per promuovere […]

05 Feb 2026 legge nordio

REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026 – VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Il voto è un diritto tutelato dalla Costituzione italiana e i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente fuori dal Paese, […]