LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

22 Mag 2026 auto aziendale

LE COOPERATIVE MODENESI SCARICANO I COSTI DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI SUI DIPENDENTI: MANDATI A PIEDI O IN BICI A LAVORARE PRESSO L’UTENZA

Dal 18 maggio molte operatrici sociosanitarie dipendenti delle cooperative in appalto/accreditamento per la fornitura dei servizi sociosanitari e assistenziali e […]

22 Mag 2026 apericena

PALESTINA: DA GAZA ALLA CISGIORDANIA. LA COLONIZZAZIONE E LE VIOLENZE CONTINUANO. REPORTAGE DA JENIN, INCONTRO IL 29 MAGGIO

Si svolge venerdì 29 maggio l’incontro “Palestina, da Gaza alla Gisgiordania. La colonizzazione e le violenze da parte dello stato […]

22 Mag 2026 appalti

SANITÀ E APPALTI, PROPOSTE CGIL PER DUE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE

Cgil, insieme ad altri soggetti, promuove la campagna di raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare sui temi del […]