LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

27 Nov 2025 appalti

FRONT OFFICE HERA MODENA, 2 GIORNI DI SCIOPERO IL 28 E 29 NOVEMBRE. TROPPE LE INCERTEZZE SUL CAMBIO APPALTO

Sciopero domani e sabato del personale impiegato negli sportelli di front office Hera proclamato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl […]

27 Nov 2025 preposto

IL “PREPOSTO DI FATTO” NON È UN’OPZIONE ORGANIZZATIVA PER LA VIGILANZA

Mi capita talvolta di sentirmi chiedere se la presenza di un preposto di fatto all’interno di un reparto o in […]

27 Nov 2025 digitalizzazione

NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI PER PROMUOVERE LA PREVENZIONE

In fase di chiusura della importante campagna Eu-OSHA 2023-2025 “Lavoro sano e sicuro nell’era digitale”, che ha raccontato in questi […]