LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

27 Mar 2026 ccnl

APERTO LO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DEI TEATRI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO. LETTURA DI UN COMUNICATO SINDACALE PRIMA DI OGNI SPETTACOLO

Proclamato questa settimana lo stato di agitazione nazionale dei lavoratori dei teatri per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro […]

27 Mar 2026 edizione 2026

SPI MO’-OPEN GIL, EDIZIONE 2026

Spi Mo’–Open Cgil è la rubrica televisiva voluta dal sindacato pensionati Spi Cgil e dalla Cgil di Modena per promuovere […]

26 Mar 2026 caaf cgil modena

CI PRENDIAMO CURA DI TE: ASSISTENZA DOPO IL LUTTO

Affrontare un lutto è una delle esperienze più difficili della vita. Al dolore per la perdita di una persona cara […]