LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

04 Dic 2025 d.lgs. 81/2008

CHI È REALMENTE IL “DIRIGENTE DI FATTO” AL DI LÀ DEI FRAINTENDIMENTI

Spesso sento utilizzare l’espressione “dirigenti di fatto” con riferimento a soggetti che, sotto il profilo della salute e sicurezza, sono […]

04 Dic 2025 inail

LAVORATORI STRANIERI: I DATI SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Con una popolazione italiana che da diversi anni registra più decessi che nascite e più partenze che arrivi, con valori […]

04 Dic 2025 caduta dall'alto

PROBLEMI E INFORTUNI CON I SOPPALCHI METALLICI

Nelle imprese, specialmente nel manifatturiero, gli spazi sono spesso limitati. Per questo si sfrutta l’altezza con soppalchi metallici o solai […]