LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

14 Mag 2026 appalti

SANITÀ E APPALTI, IL 15 e 16 MAGGIO IL LANCIO DELLA CAMPAGNA CGIL SULLE DUE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE

E’ previsto in tutta Italia venerdì 15 e sabato 16 maggio il lancio ufficiale della campagna Cgil a sostegno delle […]

14 Mag 2026 assemblea sindacale

L’AZIENDA SI SOSTITUISCE AL SINDACATO NELLA CONTRATTAZIONE. SCIOPERO ALLA T.ERRE DI RAVARINO

Risposta straordinaria delle lavoratrici e dei lavoratori della T.Erre srl di Ravarino, azienda che occupa circa 500 dipendenti nei propri […]

14 Mag 2026 biblioteca delfini

COMUNE DI MODENA, SERVE UN INVESTIMENTO IMPORTANTE NELLE ASSUNZIONI PER RAFFORZARE I SERVIZI PUBBLICI, A PARTIRE DALLE BIBLIOTECHE

Il tema della stabilizzazione dei lavoratori delle biblioteche comunali modenesi, portato all’attenzione pubblica in questi giorni, è l’indicatore di un […]