LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

19 Mag 2026 crisi aziendale

GAMBRO VANTIVE MEDOLLA: SALTA L’INCONTRO AL MINISTERO, SCIOPERO CON PRESIDIO DEI LAVORATORI

Reazione immediata di Filctem, Femca e Uiltec insieme ai lavoratori. “Preoccupazione e rabbia. Vogliamo conoscere l’advisor incaricato e gli investimenti […]

18 Mag 2026 crisi aziendale

ITALPIZZA, FIRMATO IL PRIMO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE: RISULTATO STORICO PER LAVORATRICI E LAVORATORI

I sindacati Fai Cisl Emilia Centrale, Flai Cgil e Uila Uil esprimono soddisfazione per la sottoscrizione del primo contratto integrativo […]

18 Mag 2026 23 maggio

LA CAMERA DEL LAVORO DI MODENA COMPIE 125 ANNI

Il 23 maggio 1901 viene fondata la Camera del Lavoro di Modena, atto al quale farà seguito lo Statuto costitutivo […]