19 Mar 2019 rischio biologico, salute sicurezza,
La valutazione del rischio da esposizione ad agenti di tipo biologico è oggetto del titolo X del Decreto Legislativo 81/2008, su recepimento di quanto previsto dalla Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, ed è relativa al pericolo derivante dal contatto intenzionale o potenziale con microorganismi uni e pluricellulari, muffe, funghi e parassiti che in qualche modo possono rappresentare un rischio per la salute dell’uomo, dell’ambiente e degli operatori professionali che più o meno deliberatamente vi sono esposti durante le attività lavorative.
Rientrano nel campo di applicazione del citato titolo X, gli agenti biologici potenzialmente patogeni, in grado di provocare malattie, allergie o intossicazioni. Ne fanno parte anche i microorganismi geneticamente modificati, che sono soggetti a specifiche autorizzazioni di impiego e alla legislazione di riferimento rappresentata in Italia da quanto disciplinato all’interno del D.Lgs. 206 del 12 aprile 2001.
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