L’OBBLIGO DELLA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

22 Feb 2021 cantieri edili, edilizia, fillea, infortunio lavoro, infortunio mortale, lavoratori edili, salute sicurezza,

In questa sentenza della Corte di Cassazione vengono richiamate le condizioni in presenza delle quali il committente di un’opera edile ha l’obbligo nei cantieri temporanei o mobili di nominare il coordinatore per la sicurezza, condizioni sulle quali, a distanza di 25 anni circa dall’introduzione in Italia delle specifiche direttive europee, avvenuta con il D. Lgs. n. 494/1996, qualcuno esprime ancora delle perplessità. Più specificatamente sono quelle contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 90 del vigente D. Lgs. n. 81/2008 con il quale il legislatore ha subordinato tale obbligo alla presenza in cantiere di più imprese esecutrici. Le perplessità che sorgono ancora in alcuni sono riferite alla contemporaneità o meno della presenza in cantiere di tali imprese e sono legate al fatto che il termine stesso di “coordinamento” e il concetto di rischio interferenziale richiamano la simultaneità dell’attività delle imprese stesse.

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