28 Mag 2025 edifici tutelati, inail, prevenzione incendio, salute sicurezza,
Il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi – connesso al DPR 1 agosto 2011, n. 151 – “ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’Attività 72 gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati ad attività aperte al pubblico”. E gli edifici ‘sottoposti a tutela’ sono quelli ‘opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni’, “fino alla verifica dell’interesse culturale, di proprietà pubblica, di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici”. Tuttavia, laddove tale vincolo di tutela non sia confermato, l’edificio è escluso dalle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e l’attività non è compresa nell’attività 72.
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