SULL’OBBLIGO DI CONTROLLARE CHE L’APPALTATORE ADOTTI LE MISURE DI SICUREZZA

24 Giu 2019 appalti, infortunio lavoro, salute sicurezza, subappalti,

Ha richiamato la Corte di Cassazione in questa sentenza il principio secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per un infortunio, sia per la scelta dell’impresa che in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma lo stesso è comunque esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica, nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche oppure nell’uso di determinate macchine.

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