REINTEGRO DEL GIUDICE DI UN LAVORATORE INTERINALE, ARGILLI (NIDIL/CGIL): “SI CONFERMA L’IMPORTANZA DELL’ART.18 CONTRO I LICENZIAMENTI INGIUSTI”

08 Mar 2010

Modena, 8 marzo 2010

 

 

 

Un’importante sentenza sul lavoro somministrato dalle agenzie è stata emessa lo scorso 2 marzo dal giudice del lavoro, dottoressa Carla Ponterio del Tribunale di Modena, che ha reintegrato il lavoratore somministrato da Manpower presso la Klarius di Finale Emilia, dopo tre anni dal licenziamento, ordinando anche il pagamento delle spettanze non corrisposte per il periodo predetto.

Il giudice ha infatti dato ragione al sindacato Nidil/Cgil, che patrocinava il lavoratore, in quanto la causale apposta sul contratto non era conforme a quanto previsto dalle norme di legge.

“Sono tanti gli abusi della somministrazione – spiega Claudio Argilli segretario sindacato lavoratori atipici NidiL/Cgil – le aziende pur avendo bisogno di lavoratori fissi, preferiscono ricorre al lavoro interinale, perché è più facile liberarsene, e perciò inventano motivazioni per picchi di lavoro temporaneo, che in realtà sono fittizie”. Proprio ciò che il giudice ha sconfessato con questa sentenza.

“Mai sentenza è stata così tempestiva, proprio mentre il governo colpisce duramente le tutele dei lavoratori ed in particolare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori – spiega il segretario di NidiL – questa sentenza ci ricorda quali sono le garanzie previste dall’art.18, aggirato con il Dlgs di recente approvazione.

“Quanto previsto dall’art. 18, la reintegra e il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo del licenziamento, – aggiunge ancora Argilli – sono un ottimo deterrente per i licenziamenti ingiustificati. Le disposizioni legislative a partire dalla legge Biagi sono talmente sconclusionate che sono servite decine di interventi successivi per riparare alle approssimazioni del governo (leggi “causalone” sul lavoro a termine)”.

“E’ altrettanto evidente che il modello del mercato del lavoro proposto dal ministro Sacconi già faceva acqua in tempi in cui il lavoro abbondava – spiega Argilli – ma è tragicamente fallito dentro la gravissima crisi che ha colpito l’economia mondiale, lasciando tantissimi lavoratori senza nessuna tutela. Un esempio per tutti è la una tantum per i cocopro rimasti senza lavoro. Nel 2009 ne ha beneficiato solo l’1% dei richiedenti, tanto che per il 2010 il Governo, pur senza ammetterlo, ne ha dovuto cambiare i criteri troppo restrittivi”.

Anche l’avvocato Fabrizio Fiorini dello studio “Bova & Fiorini”, che ha direttamente seguito il processo Klarius commenta: “Condivido in pieno le critiche espresse dal segretario di NidiL sulla recente riforma processo del lavoro, che consente di fatto di by-passare le tutele vigenti in caso di licenziamento illegittimo. Queste critiche hanno infatti una valenza giuridica.

“Innanzitutto – commenta Fiorini – accanto ai profili di incostituzionalità di tali norme (basti pensare soltanto alla palese violazione dell’articolo 24 della Costituzione secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti), la nuova disciplina rovescia svariati capisaldi delle tutele in materia di lavoro subordinato e parasubordinato. Una sottrazione di tali controversie ai giudici ordinari finirebbe per privilegiare la regolazione dei conflitti tra datore e dipendente secondo la categoria della legittimità che, come noto, non necessariamente interfaccia con quella della legalità.

“Il caso Klarius, con il reintegro del lavoratore dopo ben tre anni dal licenziamento ingiusto – conclude l’avvocato Fiorini – ha dimostrato, invece, come le forme iniziali del contratto di lavoro non necessariamente e non sempre, purtroppo, rispecchiano il reale svolgimento dei fatti”.

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