SERGIO BRIGUGLIO/L'ELENCO DELLE QUESTIONI PIU' GRAVI POSTE DAL DDL SICUREZZA

29 Apr 2009

di Sergio Briguglio

 

Riporto di seguito l’elenco delle questioni piu’ gravi poste dal ddl.

1) Soppressione del divieto di denuncia dell’irregolare che si
rivolga alla struttura sanitaria (art. 35, co. 5 T.U.). La
maggioranza avrebbe deciso di eliminare dal ddl questa modifica.

2) Reato di soggiorno illegale. L’introduzione del reato creera’
problemi, anche nell’ipotesi di cancellazione della modifica
dell’art. 35, co. 5 T.U., con riferimento alla situazione dei
genitori irregolari di minore iscritto a scuola: il preside sara’
sottoposto all’obbligo di denuncia nei loro confronti.

Si noti come la motivazione dell’introduzione del reato non sia
peregrina, dal punto di vista di Maroni: art. 2, co. 2 della
Direttiva 115/2008 (sui rimpatri) consente di non applicare la
direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio e’ sanzione
penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l’introduzione del
reato si fa conseguire l’espulsione alla condanna; in questo modo, si
potra’ prescindere, per ogni straniero espulso, dall’applicazione
delle disposizioni garantiste della direttiva (rimpatrio volontario,
senza detenzione, etc.).

Notate pero’ che lo stesso risultato Maroni potrebbe ottenerlo in
base al generalissimo art. 15, co. 1 lettera a) della stessa
direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio
coattivo ove vi sia rischio di fuga dello straniero – rischio che,
ovviamente, puo’ sempre essere legittimamente ravvisato
dall’amministrazione.

3) Obbligo di dimostrazione della regolarita’ del soggiorno ai fini
dell’accesso ai servizi (sanita’ esclusa) e ai fini del
perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione
della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione
della morte).

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi, rileva soprattutto la
questione dei servizi scolastici: se il genitore dovra’ esibire il
permesso, il preside sara’ messo di fronte all’eventuale condizione
di soggiorno illegale (del genitore, non del figlio), e non potra’
fare altro che sporgere denuncia, trattandosi di un reato
perseguibile d’ufficio (vedi punto 1).

Per quanto riguarda la registrazione della nascita, la possibilita’
per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di
soggiorno non risolve il problema in modo completo, dato che tale
permesso puo’ essere rilasciato solo in presenza di pasaporto valido.

Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre clandestino
sarebbe semplicemente impossibile, non essendo previsto il rilascio
di alcun tipo di permesso al padre naturale.

4) Obbligo di dimostrazione della regolarita’ del soggiorno per la
celebrazione del matrimonio in Italia. Concorre con il punto
precedente a violare, anche per il cittadino italiano, il diritto di
costituire una famiglia legititma, quando si voglia sposare una
persona irregolarmente soggiornante.

5) Obbligo di verifica delle condizioni igienico-sanitarie
dell’alloggio ai fini dell’iscrizione anagrafica. Vale per tutti
(anche italiani e comunitari) e viola il diritto alla liberta’ di
circolazione dei cittadini (italiani, in primo luogo). Notate che, in
base alla legge, la persona che abbia un alloggio non idoneo dovrebbe
comunque essere iscritta all’anagrafe come “senza fissa dimora”. Non
si vede quale effetto positivo possa avere la modifica.

6) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell’idoneita’
abitativa dell’alloggio ai fini del ricongiungimento. Moltissimi
edifici nei centri storici sono privi di tale idoneita’, eppure sono
normalmente abitati da cittadini italiani. La normativa europea
prescrive che si possa imporre solo la disponibilita’ di un alloggio
considerato “normale” nella regione dove lo straniero vive.

7) Introduzione del permesso a punti. Da’ luogo ad un appesantimento
intollerabile del lavoro dell’amministrazione, gia’ in difficolta’
cronica con il rispetto dei tempi di legge per rilascio e rinnovo dei
permessi.

8) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua
italiana. Si noti come il possesso di tale permesso e’ condizione
necessaria, oggi, per l’accesso a misure di assistenza sociale per
invalidi. La persona con invalidita’ psichica rischierebbe di restare
esclusa dal godimento di tali misure per il fatto di non essere in
grado di superare il test.

9) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro
per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Si colpisce,
in un momento di crisi economica, la parte piu’ fragile della
popolazione.

10) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non
accompagnati, al compimento della maggiore eta’, alla maturazione di
un soggiorno pregresso triennale. Vanifica l’orientamento
giurisprudenziale sviluppatosi in questi anni, rischia di incentivare
un’immigrazione di infra-quindicenni e induce all’abbandono dei
progetti di inserimento i minori non accompagnati per i quali la
conversione dovesse risultare inevitabilmente preclusa.

Il Cls ringrazia Sergio Briguglio per la concessione a pubblicare i suoi puntuali e preziosi interventi

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