18 Gen 2021 infortunio lavoro, infortunio mortale, responsabile servizio prevenzione protezione, salute sicurezza,
In tema di infortuni sul lavoro non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute dalle quali sia scaturito un evento infortunistico. E’ questo l’indirizzo che emerge dalla lettura di questa recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione che si è già espressa in maniera analoga in precedenti sue decisioni. In presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, ha infatti ribadito la suprema Corte, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza di tale prassi.
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