19 Set 2022 infortunio lavoro, preposto, preposto di fatto, responsabilità infortunio, ruoli di responsabilità, salute sicurezza,
Un’altra sentenza questa sulla responsabilità di un preposto condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso in un’azienda a un lavoratore che aveva subito l’amputazione di un braccio mentre era impegnato nella lavorazione di un pezzo di legno presso una macchina scorniciatrice risultata priva dei necessari dispositivi di sicurezza. L’imputato. che era stato accusato, in qualità di preposto di fatto, di avere adibito il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza quindi avergli fornito adeguate informazioni, e di avere omessa la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione, è ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi fondamentalmente di non avere avuta nessuna investitura formale di preposto né di essere stato formato e addestrato per svolgere le relative funzioni, sostenendo altresì che l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore un macchinario sicuro e dotato dei richiesti dispositivi di sicurezza è stato posto dal legislatore a carico del datore di lavoro.
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