12 Feb 2024 appaltatore, appalti, committente, obblighi committente, responsabilità appaltatore, salute sicurezza, subappaltatore,
La lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione ci induce ad effettuare un attento riesame di uno dei principali obblighi del committente di un’opera edile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e più in particolare di quello previsto dall’art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che è utile ricordare. Lo stesso, infatti, ha disposto che il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII dello stesso decreto legislativo e ha però aggiunto, con l’evidente scopo di semplificare l’adempimento, che, per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso Allegato XVII. Una verifica quindi chiaramente di natura amministrativa e affidata a una autocertificazione.
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