06 Lug 2020 cantieri edili, edilizia, fillea, salute sicurezza,
Neanche qualche mese fa lo scrivente ha commentato lungamente e dettagliatamente una sentenza della Sezione Feriale penale della Corte di Cassazione, la n. 45317 del 7/11/2019 (vedi articolo “ La non responsabilità del coordinatore per un infortunio in cantiere”), che ha presentato, considerato il suo contenuto, come una “lectio magistralis” della suprema Corte indirizzata soprattutto ai giudici del merito oltre che agli operatori giudiziari direttamente interessati quali i magistrati, gli avvocati e i consulenti tecnici di sicurezza. La sentenza aveva riguardato in particolare la corretta applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 che ha fissato gli obblighi posti a carico dei coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili, l’individuazione delle loro competenze e sostanzialmente delle loro responsabilità nel caso che nel cantiere nel quale svolgono la loro attività si infortuni un lavoratore, ed ecco che ora ci troviamo a commentare un’altra sentenza della stessa Corte di Cassazione, emanata questa volta dalla IV Sezione penale, la n. 10136 del 16/3/2020 che dice giusto il contrario e che dà delle indicazioni che contrastano con quelle fornite con la precedente.
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