16 Mag 2022 documento valutazione rischi, infortunio lavoro, infortunio mortale, omissione datore di lavoro, prevenzione infortuni, salute sicurezza, valutazione rischi,
Per giurisprudenza costante, un comportamento anche avventato del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo un orientamento interpretativo, inoltre, che non può essere trascurato, non si configura un rischio «eccentrico», concretato dall’imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l’omissione del datore di lavoro e un infortunio, nel caso di un’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di una imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori. Sono principi questi che sempre più spesso ricorrono e vengono richiamati dalla Corte di Cassazione nelle sue sentenze specie quando la stessa è chiamata a decidere sui ricorsi presentati da soggetti che, quali garanti della sicurezza, sono stati condannati nei due primi gradi di giudizio per eventi infortunistici occorsi a lavoratori che secondo gli stessi hanno tenuto nella dinamica dell’evento un comportamento imprudente se non “eccentrico” o “abnorme”.
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