DIFFORMITÀ E LACUNE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA: SEZIONI 2, 3 E 7

15 Ott 2024 agenti chimici, prevenzione rischio chimico, rischio agenti chimici, rischio chimico, rischio sostanze chimiche, salute sicurezza, schede dati sicurezza, sds, sostanze chimiche,

L’articolo 35 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (il Regolamento REACH) garantisce che sia i lavoratori che i loro rappresentanti possano ricevere da parte dei datori di lavoro informazioni adeguate sui prodotti e agenti chimici ai quali sono esposti nei luoghi di lavoro, tramite le schede di dati di sicurezza (SDS) che devono essere redatte a norma dell’articolo 31 o tramite le schede informative a norma dell’articolo 32.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

20 Ago 2025 emergenza caldo

RIDER, UN’ALTRA VITTORIA SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI CICLOFATTORINI

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 agosto 2025 (giudice Antonio Lombardi), ha accolto il ricorso promosso dalle categorie […]

19 Ago 2025 appalti

I DIRITTI NON SI APPALTANO

La Cgil per il lavoro dignitoso, contro lo sfruttamento ed i falsi appalti Cgil è impegnata da tempo, con determinazione […]

01 Ago 2025 colpo di calore

COLPO DI CALORE SUL LAVORO: UN INFORTUNIO DA DENUNCIARE

Le alte temperature possono rappresentare un serio pericolo per la salute dei lavoratori, sia all’aperto che in ambienti chiusi. Con […]