BONUS 200 EURO: LE CATEGORIE CHE DEVONO PRESENTARE DOMANDA

23 Ago 2022 area diritti, bonus, bonus 200 euro, cgil informa, patronato inca,

Aggiornamento al 23 agosto 2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 115 “Aiuti bis” entrato in vigore il 10 agosto 2022 che ha modificato l’art. 31 e l’art. 32 del Decreto legge 50/2022 convertito nella Legge 91/2022.

Estensione della platea dei destinatari
L’indennità una tantum di € 200 è destinata a lavoratrici e lavoratori dipendenti (con rapporto di lavoro in essere a luglio 2022) e non titolari di trattamenti pensionistici.
Sono destinatari del bonus anche coloro che fino al 23 giugno 2022 non hanno beneficiato dello sgravio contributivo perché fruitori di indennità sostitutiva delle retribuzione con contribuzione figurativa a copertura a carico Inps (cassa integrazione a zero ore, congedi). In questo caso lavoratrici e lavoratori devono presentare una dichiarazione nella quale specificano di avere fruito degli eventi sopra richiamati in cui è prevista contribuzione figurativa a carico Inps e indennità sostitutiva della retribuzione.
L’indennità una tantum di € 200 verrà erogata dal datore di lavoro con la retribuzione di ottobre 2022.

Il beneficio dell’una tantum di € 200 è esteso anche a

  • dottorandi ed agli assegnisti di ricerca che al 18 maggio 2022 hanno attivo un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non sono titolari di pensione e hanno un reddito non superiore a € 35.000 per l’anno 2021;
  • collaboratori sportivi che siano stati beneficiari almeno di una indennità covid 2020/2021. L’erogazione è automatica da parte di Sport e Salute S.p.A.

In riferimento a pensionate e pensionati
L’indennità una tantum di € 200 sarà corrisposta d’ufficio dall’Inps a pensionate e pensionati che soddisfano i seguenti requisiti:

  • siano residenti in Italia alla data del 1 luglio 2022;
  • siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1 luglio 2022;
  • abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a € 35.000 per l’anno 2021.

Novità
Per lavoratrici e lavoratori dipendenti la cui retribuzione mensile imponibile non superi € 2.692 (in riferimento ai periodi di paga che vanno dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022) è previsto un ulteriore sgravio pari al 1,2% che sommato al precedente sgravio dello 0,8% porta ad una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del dipendente pari al 2%, peraltro senza inficiare l’aliquota di computo ai fini pensionistici.
Per tutte le pensionate ed i pensionati è anticipato al 1 novembre 2022 il conguaglio della perequazione automatica delle pensioni relativa all’inflazione 2021 dello 0,2%, (era stato riconosciuto l’aumento del 1,7%, ma l’inflazione è stata del 1,9%).
Per le pensionate ed i pensionati il cui importo complessivo pensionistico è fino ad € 2.692 lordi al mese è anticipata in via transitoria la perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2023 relativa all’inflazione 2022, con riferimento al trattamento pensionistico in pagamento per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022 pari al 2%. Tuttavia, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia complessivamente superiore a € 2.692 ed inferiore a tale limite incrementato della perequazione, l’incremento è attribuito fino a tale limite.
L’incremento transitorio non si rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per le prestazioni legate al reddito e, ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022, non si terrà conto dell’incremento qui calcolato i cui effetti cesseranno al 31.12.2022.

Al momento siamo in attesa delle circolari applicative dell’Inps e provvederemo ad aggiornare questa pagina non appena ci saranno novità.

 


Aggiornamento al 4 luglio 2022

Specifiche e scadenze dettate dalla circolare Inps n. 73 del 24/06/2022

L’indennità è in favore dei lavoratori dipendenti non titolari di trattamenti pensionistici, che hanno un rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio 2022. Anche per i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, in forza nel mese di luglio, il bonus verrà erogato in automatico dai datori di lavoro (quindi non dovranno presentare nessuna domanda all’Inps).

Ulteriori categorie con relative indicazioni sui periodi di pagamento:

  • Lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022, domanda telematica all’Inps entro il 30 settembre 2022. Riceveranno il pagamento dell’ indennità una tantum a partire dal mese di luglio e successivamente all’elaborazione delle domande pervenute;
  • I titolari di NASpI, DIS-COLL in corso di percezione nel mese di giugno 2022 e dei già beneficiari dell’indennità Covid-19 2021, l’Inps provvederà al pagamento dell’indennità una tantum 200 Euro nel mese di Ottobre 2022;
  • I titolari di DSA (percettori di disoccupazione agricola) relativa al 2021 riceveranno l’indennità una tantum con pagamento diretto da parte dell’Inps nel mese di Ottobre 2022;
  • A domanda gli iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 18 maggio 2022, non titolari di trattamenti previdenziali e assistenziali o di accompagnamento alla pensione, e titolari di reddito derivante dai rapporti di cococo per l’anno 2021 non superiore a 35.000 €, potranno fruire dell’indennità una tantum nel mese di Ottobre 2022;
  • I lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, ai lavoratori stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali , lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti in gestione separata, incaricati alle vendite a domicilio, che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Dl 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Dl. 73/2021), l’indennità di cui all’oggetto è posta in pagamento automaticamente dall’Inps nel mese di Ottobre 2022;
  • A domanda l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che nell’anno 2021 hanno lavorato almeno 50 giornate e hanno prodotto dai suddetti rapporti un reddito non superiore a 35.000 € nel mese di Ottobre 2022;
  • A domanda è riconosciuta l’indennità una tantum di 200 € ai lavoratori dello spettacolo che nell’anno 2021 hanno: 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 € nel mese di Ottobre 2022;
  • A domanda è riconosciuta l’indennità una tantum ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 cc), e per il medesimo anno risulti accreditato almeno un contributo mensile e risultino già iscritti in Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022 nel mese di Ottobre 2022;
  • A domanda ai venditori a domicilio con reddito per l’anno 2021 superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata, spetta l’indennità una tantum nel mese di Ottobre 2022;
  • I nuclei familiari titolari di RdC avranno l’erogazione d’ufficio da parte dell’INPS nel mese di luglio 2022, l’indennità dell’una tantum non sarà posta in pagamento se nel nucleo è presente un beneficiario ricompreso nei punti precedenti o all’art.31 del decreto

 

Indennità una tantum per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (articolo 32,comma 1,del decreto-legge n.50/2022)

I titolari di un trattamento previdenziale e assistenziale (pensione di inabilità, pensione per ciechi,sordi, assegno sociale, pensione sociale) erogato a qualsiasi titolo, anche titolati di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 Giugno e possessori per l’anno 2021 di un reddito imponibile fiscale non superiore a 35.000 € l’Inps in base ai dati di cui dispone provvede al pagamento d’ufficio unitamente alla rata di pensione di luglio 2022.

 

NOTA:

La circolare Inps precisa che tale indennità una tantum viene pagata in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.

L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022.

 


Aggiornamento al 15 giugno 2022

L’Inps, con il messaggio n. 2397 del 2022, ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni per il pagamento del bonus una tantum di 200 euro spettante ai lavoratori subordinati come previsto dal cosiddetto decreto Aiuti.

A seguito della dichiarazione di lavoratrice o lavoratore di

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento;
  • di non essere titolare del beneficio del reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4 del 28 Maggio 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 Marzo 2019);
  • di essere in possesso del requisito di reddito individuale (35 mila euro lordi) a cui è subordinato il riconoscimento del bonus.

i datori di lavoro provvederanno all’erogazione del bonus nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Il bonus sarà erogato una sola volta per ciascun dipendente. Pertanto, il lavoratore o la lavoratrice, se titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum ad un solo datore di lavoro dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Fac simile del modulo di domanda che deve essere consegnano a lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro.

 

Indicazioni per chi lavora nella scuola

 


Aggiornamento 20 maggio 2022
Prime informazioni sull’art. 32 del Dl 50/2022

Per il bonus di 200 euro a luglio non tutte le categorie interessate dovranno fare domanda. Infatti, l’articolo 32 del Dl 50/2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 maggio scorso, prevede il pagamento automatico dell’una tantum da parte di Inps a pensionati, percettori del reddito di cittadinanza e a tutte quelle categorie per le quali l’Istituto è già in grado di verificare il possesso del requisito reddituale individuale (35 mila euro) a cui è subordinato il riconoscimento del sussidio.

Tra le categorie che invece sono tenute ad inoltrare formale richiesta all’Inps figurano:

  • lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022);
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate e prodotto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata

Attenzione: i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti in gestione separata, incaricati alle vendite a domicilio, che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Dl 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Dl. 73/2021), l’indennità pari a 200 euro è posta in pagamento automaticamente dall’Inps.

Si rimane in attesa delle circolari applicative e del rilascio della procedura Inps per l’inoltro delle domande.
Appena disponibili seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Per informazioni rivolgersi alle sedi Cgil presenti in provincia di Modena.

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