09 Nov 2022 area diritti, congedi parentali, patronato inca,
Aggiornamento al 9 novembre 2022
E’ stato pubblicato il messaggio Inps numero 4025 del 8/11/2022 che informa dell’avvenuto aggiornamento della procedura relativa ai congedi parentali per
- lavoratori dipendenti,
- lavoratori iscritti alla gestione separata,
- domande di congedo facoltativo del padre.
Per quanto concerne il
- congedo parentale dei lavoratori autonomi,
- l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome,
- congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto.
è necessario attendere un successivo messaggio Inps in cui sarà data comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche di interesse. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.
Aggiornamento al 5 agosto 2022
Conciliazione vita-lavoro e congedi parentali: il Governo ha recepito la Direttiva Europea sulla tutela di genitori lavoratori. Con il decreto legislativo n. 105/22 sono state approvate anche modifiche alla legge 104/92 che tutela i soggetti diversamente abili. Queste sono le prime indicazioni in attesa delle circolari esplicative.
Le novità sui congedi parentali in riferimento al nuovo decreto legislativo n. 105/22, pubblicato il 29 luglio ed in vigore dal 13 agosto 2022.
Congedo di paternità obbligatorio
Si ha diritto a 10 giorni lavorativi coperti da un’indennità pari al 100% della retribuzione. Possono essere usufruiti a partire da due mesi antecedenti alla data presunta del parto, ovvero entro i 5 mesi successivi. In caso di parto plurimo il congedo è pari a 20 giorni. Dall’entrata in vigore sono inclusi anche i dipendenti pubblici.
Congedo di paternità facoltativo (abrogato dal 13/08/2022)
Il padre ha diritto nei primi 5 mesi di vita del/la figlio/a ad un giorno di congedo parentale facoltativo indennizzato al 100% della retribuzione. Qualora il padre ne usufruisca, la madre dovrà rinunciare ad un giorno di congedo di maternità.
Congedo parentale per dipendenti (ex maternità facoltativa)
I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da 6 a 9 e sono fruibili entro i dodici anni di età del/la figlio/a ed è prevista una diversa ripartizione tra i genitori.
In particolare l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta:
– in misura pari a tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi
– per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro
Durata: la madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi.
Il padre può astenersi dal lavoro dalla nascita del figlio per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso in cui l’astensione sia di almeno 3 mesi, anche non continuativi, per un massimo di 11 mesi tra i genitori.
In presenza di un solo genitore ovvero un genitore con affidamento esclusivo il congedo ha una durata massima pari ad 11 mesi (prima erano 10)
Novità: la fruizione del congedo parentale non riduce le ferie, i riposi e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia e sono computati nell’anzianità di servizio.
Congedo parentale per iscritti/e in via esclusiva alla gestione separata e non titolari di pensione.
Dall’entrata in vigore del decreto hanno diritto all’indennità per congedo parentale per un periodo pari a 3 mesi entro i primi 12 anni di vita del/la figlio/a. Per lo stesso periodo i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad ulteriori 3 mesi di congedo.
Congedo parentale per lavoratrici e lavoratori autonomi
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi entro l’anno di vita del/la figlio/a.
In attesa che l’Inps emani la circolare ed aggiorni la procedura telematica è comunque possibile fruire dei congedi con richiesta formale al proprio datore di lavoro o al proprio committente. Successivamente al rilascio della procedura sarà necessario regolarizzare la posizione presentando per via telematica la domanda all’Inps.
Le novità sulla legge 104/92 in riferimento al nuovo decreto legislativo n. 105/22, pubblicato il 29 luglio ed in vigore dal 13 agosto 2022.
La legge 104/92 tutela soggetti diversamente abili al fine di rimuovere le cause invalidanti e promuovere l’autonomia e la socializzazione anche attraverso
- permessi
- congedi straordinari
- prolungamento del congedo parentale per figli disabili gravi fino a 12 anni
- agevolazioni per lavoratrici e lavoratori
Per lavoratrice o lavoratore che richiede i permessi per se stesso è possibile, in alternativa, fruire di:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili a loro volta in ore).
Congedo straordinario retribuito
I conviventi di fatto e parte dell’unione civile vengono equiparati al coniuge al fine della richiesta dei due anni di congedo, continuato o frazionato, all’entrata in vigore del decreto legislativo. L’accoglimento della richiesta passa da 60 a 30 giorni.
Smart working
Per lavoratoratrici e lavoratori disabili, ovvero che assistono familiari disabili, è sancita la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working da parte del datore di lavoro.
La stessa priorità è inoltre riconosciuta alle lavoratrici e lavoratori con
- figli fino a 12 anni di età
- senza limite di età nel caso di figli con disabilità
Aggiorneremo questa news non appena sarà disponibile la circolare esplicativa dell’Inps.
Per informazioni è sempre possibile rivolgersi alle sedi Cgil presenti in tutta la provincia di Modena.
- Locandina sui congedi parentali (formato pdf)
- Locandina sulle novità della legge 104/92 (formato pdf)
Servizio del Tg Trc Modena, edizione delle ore 19.30 del 13/8/2022
Fonte pagina Facebook Inca Cgil Emilia-Romagna