15 Mar 2021 appalti, d.lgs. 81/2008, infortunio lavoro, infortunio mortale, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,
Ai fini dell’operatività degli obblighi di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, previsti attualmente dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, occorre aver riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro. E’ un principio questo che la Corte di Cassazione ribadisce in questa sentenza e che era stato già espresso da ultimo nella sentenza n. 1777 del 06/12/2018 della stessa Sezione IV, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 10/6/2019. In quella circostanza la suprema Corte ebbe a rigettare il ricorso presentato dal committente di una fornitura di una partita di mangime condannato per il reato di omicidio colposo perché ritenuto responsabile per l’infortunio occorso all’autista di una ditta di trasporti rimasto folgorato durante le operazioni di scarico del mangime stesso in un silos ubicato nella sua azienda a seguito del contatto di un braccio metallico dell’autocarro contenente il mangime con una sovrastante linea elettrica in tensione.
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