05 Feb 2024 allestimento ponteggio, d.lgs. 81/2008, fillea, lavoro in quota, ponteggi di facciata, rischio lavoro in quota, salute sicurezza, sistemi protezione lavoro in quota, testo unico salute e sicurezza,
È l’art. 136 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 questa volta al centro di una sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, quell’articolo del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro che detta le misure di sicurezza da adottare nel montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi utilizzati per l’effettuazione dei lavori in quota. L’infortunio di cui alla sentenza in argomento e per il quale il datore di lavoro di una impresa edile, condannato nei due primi gradi di giudizio, era ricorso alla Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza di condanna, era accaduto a un lavoratore in un cantiere a seguito del ribaltamento di un ponteggio nel mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato; un incidente potuto accadere in quanto il ponteggio non era stato realizzato sulla base del PiMUS appositamente predisposto né in conformità alle disposizioni del citato art. 136 del D. Lgs. n. 81/2008 e non era soprattutto risultato vincolato a strutture fisse.
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