LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DELLE FIGURE INTERMEDIE AZIENDALI

11 Lug 2022 infortunio lavoro, responsabilità infortunio, salute sicurezza,

Una breve sentenza questa con la quale la Corte di Cassazione rammenta che la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 individua specificamente gli obblighi penalmente sanzionati con riguardo alle diverse posizioni di garanzia che vengono in rilievo e che ognuno dei garanti stessi risponde delle violazioni a esso imputabili. E non ha importanza, ha aggiunto ancora la suprema Corte, se alcuni di essi hanno estinto le contravvenzioni a loro contestate, pagando l’oblazione in via amministrativa, in quanto la loro responsabilità non può sostituirsi a quella del datore di lavoro trattandosi di responsabilità, per fatto proprio, connessa alla diversa qualifica da ciascuno rivestita che va ad aggiungersi a quella gravante sul datore di lavoro, eventualmente delegabile ad altri soggetti tecnicamente competenti e dotati dei poteri decisionali e di intervento propri del delegante.

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