14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,
L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”
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