25 Mar 2024 acquisto macchine, direttiva macchine, infortunio lavoro, macchine, non conformità macchine, obblighi datore lavoro, responsabilità datore lavoro, responsabilità fornitore attrezzature materiali, responsabilità infortunio, responsabilità penale, salute sicurezza, sicurezza macchine,
Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. Questo è quanto emerge dalla lettura di questa recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione. Viene riconosciuta altresì, si legge ancora nella sentenza, la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità di un macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, lo stesso non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. Sono due principi questi riguardanti la sicurezza di macchine e impianti che la suprema Corte ha ribadito in questa sentenza, chiamata a decidere su un ricorso avanzato da un concedente in uso di un macchinario condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore durante il suo utilizzo per non avere in particolare verificato le sue condizioni di sicurezza prima della consegna all’utilizzatore.
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