05 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, infortunio lavoro, lavoro nero, lavoro nero e irregolare, responsabilità datore lavoro, responsabilità infortunio, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,
Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, quali quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche nel caso che non sussista un formale contratto di lavoro. Una indicazione questa che viene spesso ribadita nelle sentenze della Corte di Cassazione in quanto riguarda un punto fondamentale delle norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. Si cita in merito fra le ultime la sentenza n. 18396 dell’11 aprile 2017 della III Sezione penale, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “Sulla definizione di lavoratore alla luce del Testo Unico”, nella quale la stessa Corte ha ben messo in luce la definizione che del lavoratore è stata data dal legislatore con l’art. 2 comma 1 lettera a) del citato D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
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