28 Feb 2022 infortunio lavoro, infortunio mortale, logistica e distribuzione, logistica e magazzino, logistica trasporto merci spedizioni, preposto di fatto, salute sicurezza,
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi presentati dal titolare di un esercizio commerciale e dall’operatore di un carrello elevatore condannati perché ritenuti responsabili, in quanto gestori del rischio concretizzatosi, per un infortunio mortale accaduto durante una operazione di scarico di alcune merci, il primo per l’assenza di qualsiasi previsione astratta sulla modalità dell’operazione in sicurezza e il secondo, ritenuto preposto di fatto, per non avere osservato alcuna cautela nella concreta manovra, pur essendo entrambi ben consapevoli non solo della frequentazione assidua della vittima nell’esercizio commerciale (che, secondo quanto emerso in istruttoria, era solito dare un aiuto in cambio di frutta e verdura), che della possibile intersecazione della manovra con soggetti terzi, dovendosi operare in uno spazio esterno all’esercizio medesimo.
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